venerdì, 02 giugno 2023

Aumento delle pensioni per il costo vita

Le disposizioni legislative

 



- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: "Con effetto  dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo  beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico  dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,  nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi  ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene  attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento  da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".

- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero  sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la  percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il  quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

- Il comma 6 dell'artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone  che "Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il  trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,  per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".

- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che "Per l'anno  2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la  rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a  otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito  fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".

- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pension istici) del  Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: " In considerazione della contingente  situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo  il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100  per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le  pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,  incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente  comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto  limite maggiorato".


L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:  "Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il  meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è  riconosciuta:  
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre  volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,  l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite  maggiorato;  

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di  importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite  incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto  previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a  concorrenza del predetto limite maggiorato;  

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento  minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito  fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo  INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di  importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,  incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto  previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a  concorrenza del predetto limite maggiorato;  

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per  ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle  fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.


L'articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:  Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il  meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è  riconosciuta:  

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento  minimo INPS, nella misura del 100 per cento;  

- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:  

- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a  tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota  di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),  l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite  maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica  spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento  minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica  spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  nove volte il trattamento minimo INPS.


L'articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:  Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il  meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è  riconosciuta:  

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il  trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;  

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento  minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:  

- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o  inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a  quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della  quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),  l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite  maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica  spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è  comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  

- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  

- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e  inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a  nove volte il trattamento minimo INPS.
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LaPrevidenza.it, 01/06/2020

GIANNANTONIO BARBIERI
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