venerdì, 02 giugno 2023

Dipendente pubblico in malattia che si allontana dal domicilio deve informare l'ufficio per non rendere vano il controllo medico

T.A.R. Roma,  sez. I, sentenza 28.2.2018 n. 2210

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  


... Omissis ...


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha impugnato il decreto del Capo della Polizia n. 333-D/52869 del 30 agosto 2007, notificato il successivo 9 ottobre 2007, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento del Questore di Taranto che gli infliggeva la sanzione disciplinare del richiamo scritto a causa dell'assenza durante un periodo di malattia dal proprio domicilio, riscontrata a seguito di controllo domiciliare.

L'istante lamenta l'illegittimità dei provvedimenti per eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge, sostenendo che la sanzione inflittagli sarebbe illegittima in quanto la sua assenza non può essere considerata "ingiustificata" dal momento che il suo allontanamento era imputabile ad improrogabili esigenze familiari, nella specie, accompagnare il proprio figlio di quattro anni dal pediatra in quanto colpito da gastroenterite.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'amministrazione non avrebbe proceduto ad effettuare tutti gli accertamenti tesi a delineare la vicenda in esame, che, se compiuti, avrebbero portato alla esenzione da ogni addebito.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La censura contenuta nel primo motivo di ricorso relativa alla giustificazione della assenza dal proprio domicilio è priva di pregio dal momento che la sanzione disciplinare è stata irrogata in relazione al fatto stesso dell'abbandono del proprio domicilio durante il periodo di malattia; incombe infatti sul lavoratore un dovere di cooperazione che impone di non allontanarsi dal proprio domicilio, durante il periodo di assenza per malattia, soprattutto in relazione all'attivazione della procedura della visita di controllo.

L'istante, indipendentemente dalla motivazione che avrebbe determinato l'allontanamento dal domicilio, avrebbe dovuto tempestivamente avvisare l'ufficio di appartenenza al fine di evitare che la disposta visita di controllo risultasse vana a causa della sua assenza.

Parimenti infondata è la doglianza per cui l'amministrazione non avrebbe accertato in dettaglio i fatti di causa, poiché, viceversa, avrebbe accertato che l'istante aveva avvisato l'ufficio sanitario prima di allontanarsi dal proprio domicilio. In realtà l'istante aveva il dovere di avvisare l'ufficio di appartenenza, ossia quello che dispone la visita fiscale.

Peraltro, risulta dagli atti di causa, che l'istante non aveva comunque avvisato l'ufficio sanitario in quanto non era riuscito a mettersi in contatto con il personale, quindi, a maggior ragione, avrebbe dovuto contattare proprio ufficio ovvero comunicare all'operatore del centralino la propria assenza.

Prive di pregio sono infine le ulteriori censure proposte nei confronti del provvedimento di sanzione e di reiezione del ricorso gerarchico per cui i provvedimenti sarebbero poco motivati in ordine all'irrogazione della sanzione.

In realtà sia provvedimento sanzionatorio che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico appaiono congruamente motivati in relazione alla contestazione degli addebiti e alle relazioni formatesi all'interno del procedimento disciplinare.

Procedimento disciplinare che appare legittimo in quanto conforme ai parametri normativi vigenti anche in relazione al tempo intercorso tra l'avvenimento e la contestazione degli addebiti, dal momento che non è previsto alcun termine perentorio in questa fase.

Conclusivamente il collegio respinge il ricorso siccome infondato.

Sussistono motivi di opportunità per l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEB. 2018.
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LaPrevidenza.it, 12/05/2019

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