venerdì, 02 giugno 2023

Concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari

La contribuzione per l'anno 2021

 

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2021


1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l'anno 2017 viene previsto un incremento di 0,20% dell'aliquota contributiva dovuta al FPLD per tutte le aziende agricole a carico dei concedenti (art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 146/97)


Aliquote dovute nel periodoConcedenteConcessionarioTotale
1.1.2021 - 31.12.202120,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%)8,84%29,39%


2) La riduzione degli oneri sociali

Resta valido quanto disposto dall'art. 120 della legge 23.12.2000 n. 388 (cfr. con circolare Inps 26.4.2001 n. 95). I concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari potranno beneficiare degli esoneri di cui alla tabella seguente.

Aliquote contributive - Esoneri
Assegni familiari0,43%
Tutela della maternità0,03%
Disoccupazione0,34%


3) Riduzione del costo del lavoro

Con la pubblicazione della legge 9.3.1989 n. 88 viene istituita la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti che ricomprende:

a) le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
b) il Fondo di garanzia per il T.f.r. e l'assicurazione contor la tubercolosi;
c) la C.i.g. degli operai dell'industria e dell'edilizia;
d) la cassa integrazione salariale ai lavoratori agricoli;
e) la C.U.A.F. (cassa unica per gli assegni familiari)
f) la cassa per il richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati;
g) la gestione per i trattamenti economici di malattia (art. 74 legge 23.12.1978 n. 833)
h) fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari (art. 13, legge 30.12.1986 n. 943)
i) ogni altra forma di previdenza diversa dalle pensioni

La riduzione opera in via principale sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare ed è cumulabile con quello previsto dall'art. 120 delle legge 23.12.2000 n. 388. Si applica in caso di mancata capienza sulle altre aliquote contributive della gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione escludendo l'aliquota per il T.f.r. oltre a quella di finanziamento dei fondi interprofessionaii per la formazione continua.



CONCEDENTI - Aliquota della disoccupazione - Esonero - Anno 2021
Aliquota disoccupazione2,75%
Esonero ex art. 1 commi 361 - 362 legge 266/20051,00%


4) La contribuzione INAIL

L'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 23.2.2000 N. 38 fissa la misura dei contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro.

Assistenza infortuni sul lavoro10,125%
Addizionale infortuni sul lavoro3,1185%

 

5) I salari medi provinciali

I soggetti di cui all'art. 8 della legge 12.3.1968 n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari, e piccoli coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 del DPR 488/68 e dell'art. 7 della legge 233/1990.

Ne consegue che la retribuzione da considerare per calcolare l'importo della contribuzione dovuta sarà il salario medio provinciale

6) Agevolazioni tariffarie

Le agevolazioni contributive nel settore agricolo (art. 2, comma 49 legge 3.12.2009 n. 191) e vengono quantificate in relazione alla diversificazione territoriale.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2021
TERRITORIMISURA DOVUTO
Non svantaggiatinon dovuta100%
Montani75%25%
Svantaggiati68%32%



TERMINI DI SCADENZA DEI VERSAMENTI
Rata 1entro e non oltre il 16 luglio 2021
Rata 2entro e non oltre il 16 settembre 2021
Rata 3entro e non oltre il 16 novembre 2021
Rata 4entro e non oltre il 17 gennaio 2022

7) Modalità di pagamento 

La contribuzione dovrà essere versata in quattro tramite modello F24 che potrà essere stampato accedendo al sito istituzionale / servizi online per il cittadino / Rapporti di lavoro PC/CF utilizzando le proprie credenziali.

***

PICCOLI COLONI e COMPARTECIPANTI FAMILIARI - Aliquote anno 2021
(Tabella riepilogativa)
Voci contributiveTotaleConcedenteConcessionario
FPLD2,39%20,55%8,84%
Quota base0,11%0,11% 
Assistenza Infortuni sul Lavoro10,125%10,125% 
Addizionale Infortuni sul Lavoro3,1185%3,1185% 
Disoccupazione2,75%2,75% 
Esonero art. 120 legge 23.12.2000 n. 388- 0,34%- 0,34% 
Esonero art. 1 legge 23.12.2005 n. 266- 1,00%- 1,00% 
Prestazioni economiche di malattia0,683%0,683% 
Tutela lavoratrici madri0,03%0,03% 
Esonero art. 120 legge 23.12.2000 n. 3880,03%0,03% 
Assegni familiari0,43%0,43% 
Esonero art. 120 legge 23.12.2000 n. 3880,43%0,43% 
TOTALE44,8365%35,9965%8,84%

***

Note

Art. 24 legge 9.3.1989 n. 88

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1. 4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo

Art. 120 legge 23.12.2000 n. 388

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali. 

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali. 3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".

Articolo 1, commi 361 e 362 legge 23.12.2005 n. 266

361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.  

362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

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LaPrevidenza.it, 01/06/2021

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