Note
Art. 24 legge 9.3.1989 n. 88
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1. 4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo
Art. 120 legge 23.12.2000 n. 388
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali. 3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Articolo 1, commi 361 e 362 legge 23.12.2005 n. 266
361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.