venerdì, 02 giugno 2023

Aumento della pensione o assegno per Invalidi civili infrasessantacinquenni

Art. 70, comma 6 legge 23.12.2000 n. 388

 

PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA'
Diritto all'aumento - Limiti di reddito per il diritto - Titolari infrasessantacinquenni
AnnoPensionato soloPenionato coniugatoImporto mensile dell'aumento
2020€. 6.117,93€. 12.820,47€. 10,33
2021€. 6.117,93€. 12.820,47€. 10,33
Note per il calcolo dell'aumento

Il diritto all'aumento viene riconosciuto qualora i redditi posseduti siano inferiori a quelli indicati in tabella
 Anno Importo Note
2020€. 6.117,93 Somma dell'importo annuo (2020) dell'assegno sociale (€. 5.983,64) 
e dell'aumento, calcolato su 13 mensilità (€. 134,29)
2020€. 12.820,47 Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 
del trattamento minimo (€. 6.702,54)
2021€. 6.117,93Somma dell'importo annuo (2021) dell'assegno sociale (€. 5.983,64) 
e dell'aumento, calcolato su 13 mensilità (€. 134,29)
2021€. 12.820,47Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021
del trattamento minimo (€. 6.702,54)



La presente tabella si applica alle seguenti categorie: 

INVALIDI CIVILI - Fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47 
CIECHI CIVILI - Fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 
SORDOMUTI - Fasce 20, 21, 22, 26

 
***

*** (Art. 70, comma 6 della legge 388/2000) 

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilita' della pensione ovvero dell'assegno di invalidita' a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con eta' inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.


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LaPrevidenza.it, 01/06/2021

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