Aumento della pensione o assegno per Invalidi civili infrasessantacinquenni
Art. 70, comma 6 legge 23.12.2000 n. 388
PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' Diritto all'aumento - Limiti di reddito per il diritto - Titolari infrasessantacinquenni |
Anno | Pensionato solo | Penionato coniugato | Importo mensile dell'aumento |
2020 | €. 6.117,93 | €. 12.820,47 | €. 10,33 |
2021 | €. 6.117,93 | €. 12.820,47 | €. 10,33 |
Note per il calcolo dell'aumento
Il diritto all'aumento viene riconosciuto qualora i redditi posseduti siano inferiori a quelli indicati in tabella |
Anno | Importo | Note |
2020 | €. 6.117,93 |
Somma dell'importo annuo (2020) dell'assegno sociale (€. 5.983,64) e dell'aumento, calcolato su 13 mensilità (€. 134,29) |
2020 | €. 12.820,47 |
Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2020 del trattamento minimo (€. 6.702,54) |
2021 | €. 6.117,93 | Somma dell'importo annuo (2021) dell'assegno sociale (€. 5.983,64) e dell'aumento, calcolato su 13 mensilità (€. 134,29) |
2021 | €. 12.820,47 | Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2021 del trattamento minimo (€. 6.702,54) |
La presente tabella si applica alle seguenti categorie:
INVALIDI CIVILI - Fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47
CIECHI CIVILI - Fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
SORDOMUTI - Fasce 20, 21, 22, 26
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(Art. 70, comma 6 della legge 388/2000)
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilita' della pensione ovvero dell'assegno di invalidita' a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con eta' inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
LaPrevidenza.it, 01/06/2021