domenica, 04 giugno 2023

Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza, commento alla circolare

Nota di Giovanni Dami

 

In tema di stimolo alla creazione di nuove imprese l'Inps, con la circolare 22.11.2021 n. 175 illustra nel dettaglio il "Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza".

Al fine di poter evidenziare le particolarità del beneficio in oggetto a potenziali utenti interessati si ritiene opportuno commentare, seppur a grandi linee la circolare dell'istituto.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che:

- avviano un'attività lavorativa autonoma; 
- avviano una impresa individuale; 
- sottoscrivano una quota di capitale di società cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lettera b del Dm 12.2.2021)

entro i primi dodici mesi di godimento del beneficio possono ottenere il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc (art. 8, comma 4 del Dl 4/2019 convertito in legge 26/2019).

Il beneficio, consistente nel pagamento in unica soluzione di sei mensilità del reddito di cittadinanza nel limite di 780 euro mensili.

Al fine di poter accedere al beneficio in precedenza richiamato dovranno essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino, al momento di presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione (cfr. art. 1, comma 1 Dm 12.2.2021); 
b) abbiano avviato, entro i primi dodici medi di fruizione della prestazione una delle attività in precedenza elencate.

In ordine al requisito di cui alla lettera a) si precisa che il richiedente deve fare parte del nucleo beneficiario del Rdc alla data di presentazione della domanda.

A puro titolo esemplificativo, in caso di domanda del beneficio addizionale presentata il 10.10.2021 il richiedente potrà beneficiare dell'incentivo a condizione che la mensilità di Rdc relativa al mese di ottobre sia già stata corrisposta al nucleo familiare beneficiario.

Soggetti legittimati a presentare la domanda - La domanda di beneficio addizionale può essere presentata:

a) dal richiedente; 
b) dai soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare quali meri componenti

Il genitore non coniugato e non convivente nel nucleo posto che lo stesso viene identificato come componente attratta (cfr. art. 7, comma 1 del Regolamento ISEE) non può presentare la domanda.

Al punto 2 della circolare sono riportati alcuni esempi utili all'interpretazione del requisito. Analogia con l'anticipazione NASpI - Il beneficio addizionale oggetto della presente nota può essere equiparato all'anticipazione NASpI che prevede la riscossione del beneficio in unica soluzione finalizzato all'accensione di nuove imprese così come meglio specificato nella prassi di riferimento (par. 2.9 della circ. 12.5.2015 n° 94, par. 7 della circ. 23.11.2017 n° 174).

Quali tipologie di lavoro autonomo - La disamina delle singole attività lavorative autonome viene effettuata al punto 2 della circolare 175 confermandone l'analogia con l'anticipazione NASpI seppure quest'ultima possa concedere importi diversi dal beneficio addizionale.

In osservanza dei requisiti in precedenza enunciati la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. In presenza di nuclei familiari che hanno esaurito la percezione del Rdc il beneficio non spetta.

Il beneficio non potrà essere riconosciuto per intervenuta decadenza, revoca o sospensione del Rdc o quando l'attività sia stata avviata prima del riconoscimento della prestazione o, analogamente quando la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell'accesso alla prestazione del Reddito di cittadinanza.

Il diritto al beneficio addizionale del Rdc spetta a coloro che non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti una delle attività autonome citate in premessa e che non siano componenti di nuclei familiari che abbiano già ottenuto il beneficio addizionale (cfr. art. 1, comma 1, lettera d del Dm 12.2.2021).

La presentazione delle domande (cfr. punto 3 della circolare 175/2021) avviene esclusivamente per via telematica mediante invio del modello "RdC-Com Esteso" entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. In caso di attività già avviate e comunicate con Rdc in corso le istanze potranno essere inoltrate mediante l'invio del modello "Com Esteso".

La circolare 175/2021 qui commentata illustra inoltre quali siano gli importi del beneficio addizionale (cfr. punto 4), le modalità di erogazione (cfr. punto 5), le condizioni per le quali il beneficio possa essere revocato (cfr. punto 6), le verifiche circa l'attività lavorativa (cfr. punto 7) e le istruzioni contabili (cfr. punto 8).

(Giovanni Dami)


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LaPrevidenza.it, 07/12/2021

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