REPUBBLICA
ITALIANA
Sentenza 5/2004
In nome del popolo italiano
La Corte dei conti, sezione
terza centrale d'appello, composta da:
dott. Gaetano Pellegrino Presidente
dott. Angelo De
Marco Consigliere
dott. Enzo Rotolo Consigliere
dott. Luciano Calamaro Consigliere
dott. Eugenio Francesco Schlitzer Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'
appello iscritto al n. 014819 del registro di Segreteria, proposto dall'
Avvocatura generale dello Stato per conto e nell'interesse dell' Istituto
postelegrafonici, contro la Sig ra
G. Rita, vedova dell' ex dipendente dell'
Amministrazione PP TT (ora Poste italiane s.p.a.), avverso la sentenza della
Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 90/01 del 15 dicembre, 2000/8 gennaio
2001, non notificata
Vista la sentenza appellata;
Visti l'atto di
appello, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi,
nella pubblica udienza del 14 febbraio 2003, il relatore cons. Eugenio F. Schlitzer e l'avvocato Macaluso per l'appellante IPOST, non
costituito l'appellata.
Considerato
in
Fatto
La Sezione giurisdizionale per
la regione Lazio, con la gravata sentenza n.90/01 del
15 dicembre 2000/8 gennaio 2001, ha accolto il ricorso della Sig. ra Rita G., dichiarando
illegittimo il criterio adottato dall' Istituto postelegrafonici per
determinare l'importo della detrazione INPS di cui all'articolo 5 della legge
n. 4 del 1990, non conforme a quanto statuito dalle Sezioni riunite della Corte
dei conti con decisione n. 99/C del 13
giugno 1994 circa la computabilità, ai fini della
quantificazione della suddetta detrazione, di quella sola parte del servizio pre-ruolo coperto da iscrizione INPS e riscattato ai sensi
dell' articolo 4 della stessa legge 4/90, che sia stato però influente per il
conseguimento del massimo della pensione e, conseguentemente, ha dichiarato il
diritto della ricorrente alla restituzione delle maggiori ritenute operate
sulla pensione, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed
interessi legali con decorrenza da ogni singolo recupero al soddisfo, salva
l'applicazione del divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi previsto
dall' articolo 16, comma sesto della legge 30 dicembre 1991, n. 412, giusta
l'interpretazione di cui all' articolo 45, comma sesto della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
Con atto d' appello
ritualmente notificato l'Avvocatura generale dello
Stato, premesso di volere aderire all'individuato più favorevole criterio di
quantificazione della detrazione dalla pensione I.P.O.S.T.,
conforme del resto alla uniforme giurisprudenza in materia ha tuttavia
censurato la mancata applicazione della prescrizione e il criterio di calcolo
degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme da restituire,
chiedendo la riforma della sentenza.
Ritenuto
in
Diritto
L'appellante, affermata la
soggezione dei singoli ratei pensionistici alla regola
della prescrizione estintiva quinquennale di cui all'
articolo 2 del RDL 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno
1939, n. 739, come sostituito dall' articolo 2, comma quarto della legge 7
agosto 1985, n. 428, sostiene che le somme da restituire alla Sig.ra G. Rita dovrebbero essere limitate ai cinque anni
antecedenti la proposizione della domanda (e cioè per
il periodo dal 27 novembre 1992 al 27 novembre 1997) e che su queste somme, da
ogni singolo rateo fino al saldo, per effetto dell'articolo 5, comma secondo
della legge 21 luglio 2000, n. 205, competono gli interessi legali sull'importo
nominale del credito e nella misura riconosciuta dall'articolo 1284 c.c. e
l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente
detti interessi.
Il proposto motivo d'appello,
in disparte la sua giuridica fondatezza, non è ammissibile in questo secondo
grado di giudizio trattandosi di questione attinente alla prescrizione
dell'azione che andava, per costante giurisprudenza, proposta per la prima
volta, in via di eccezione, nel primo grado del
presente giudizio. Ciò non è avvenuto e la prescrizione viene
qui richiamata per la prima volta di talchè l'appello
fondato su tale unico motivo, improponibile, deve essere rigettato.
Sussistano ragioni per
compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando, rigetta dell'atto di appello proposto dall'I.P.O.S.T.
Spese compensate.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2003.
L'Estensore Il
Presidente
f.to
Eugenio Francesco Schlitzer f.to Gaetano
Pellegrino
Depositata in Segreteria il
giorno 20 gennaio 2004
IL DIRIGENTE
f.to D.ssa Rossana Bernardini